Il 31 Marzo 2018 scade il termine per la presentazione ad ENEA dei valori dei risparmi conseguiti nell’anno 2017, nel caso l’impresa abbia conseguito risparmi superiori al 1% (art.7, c.8 del D. Lgs. 102/14).
Soggette all’obbligo sono le imprese a forte consumo di energia, cosiddette energivore, e le Grandi imprese, ovvero le imprese soggette all’obbligo di esecuzione periodica della diagnosi energetica.
Si ricorda che la mancata comunicazione è un comportamento soggetto a possibili sanzioni.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.
Da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio tep per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR compresa.
L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione relativo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile. Va data giustificazione delle assunzioni compiute e va riportato chiaramente l’algoritmo di calcolo utilizzato, dandone giustificazione della fondatezza tecnica.
I dati energetici per il calcolo dei risparmi vengono ricavati o da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all’intervento in oggetto.