Art. 1
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu’ finanziati
con le risorse del PNRR, nonche’ in materia di revisione del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una piu’ efficiente e coordinata
utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e
consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei
traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, il Fondo di
cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e’ incrementato di 2.911 milioni di euro per l’anno 2024, 3.973
milioni di euro per l’anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l’anno
2026. Per la realizzazione degli investimenti non piu’ finanziati, in
tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e’ autorizzata
la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785
milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno
2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di
euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale,
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano
un’informativa congiunta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi
afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC),
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
come modificati ai sensi del presente articolo, nonche’ sulle
iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di
finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per
la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L’informativa
di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 da’ conto,
altresi’, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali
siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione
del presente articolo, l’obbligazione giuridicamente vincolante e’
raggiunta con l’assunzione dell’impegno contabile di cui al secondo
periodo dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per gli interventi per i quali l’impegno di spesa e’ assunto ai
sensi dell’ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2,
l’obbligazione giuridicamente vincolante e’ raggiunta con il
perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di
individuazione dei beneficiari finali, qualora l’intervento riguardi
il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto
in tutti gli altri casi. Per le finalita’ di cui al presente comma,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni
titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero
dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
l’elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice
unico di progetto (CUP), con l’indicazione del provvedimento di
assegnazione o concessione del finanziamento, dell’importo
complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonche’
l’indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli
impegni contabili assunti, ivi inclusa l’indicazione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche’ dei pagamenti
effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto
periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di
cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime,
sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di
definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le
relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di
adozione delle relative informativa e dell’inosservanza dei
cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo
Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine
dell’eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche
della loro complessita’ o del loro stato di avanzamento. Con i
decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da
destinare all’incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino
a concorrenza dell’importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per
l’eventuale quota residua, all’incremento delle autorizzazioni di
spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli
schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione
tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel
termine di sette giorni dalla data di trasmissione. E’, in ogni caso,
esclusa la possibilita’ di disporre il definanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 59 del 2021, nonche’ dei programmi recanti misure
fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera
m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di
definanziamento risultino impegnate ai sensi dell’articolo 34, comma
2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono
disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in
conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di
cui al primo periodo, risultino gia’ trasferite alle amministrazioni
interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro
trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3,
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non
piu’ finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR,
a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023,
di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per
l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni
di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di
400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per
l’anno 2029, e’ destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2024, all’intervento
“Servizi digitali e esperienza dei cittadini”;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, all’intervento “Sviluppo dell’Industria cinematografica –
Progetto Cinecitta’”;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026, 210 milioni di euro per l’anno 2027, 285 milioni di euro per
l’anno 2028 e 205 milioni di euro per l’anno 2029 all’intervento
“Utilizzo dell’Idrogeno in settori hard-to-abate”;
d) quanto a 450 milioni di euro per l’anno 2024, 520 milioni di
euro per l’anno 2025, 470 milioni di euro per l’anno 2026, 153,8
milioni di euro per l’anno 2027, all’intervento “Piani urbani
integrati – progetti generali”;
e) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 95 milioni di
euro per l’anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027, 75 milioni di euro per l’anno 2028 e 35 milioni di euro
per l’anno 2029 all’intervento “Aree Interne – Potenziamento servizi
e infrastrutture sociali di comunita’”;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2027, 40 milioni di euro per l’anno 2028 e 20 milioni di euro per
l’anno 2029 all’intervento “Valorizzazione dei beni confiscati alle
mafie”.
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi
50 milioni di euro per l’anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l’anno 2027 e 975
milioni di euro per l’anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l’anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro
per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l’anno
2027 e di 160 milioni di euro per l’anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l’anno
2027 e di 120 milioni di euro per l’anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l’anno 2027 e
di 170 milioni di euro per l’anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l’anno
2027 e di 80 milioni di euro per l’anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro
per l’anno 2027 e di 180 milioni di euro per l’anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro
per l’anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro
per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro
per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro
per l’anno 2027.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e’ incrementata di euro 19.221.000 per
l’anno 2026 e di euro 33.539.000 per l’anno 2028.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di
euro per l’anno 2024, 4.878 milioni di euro per l’anno 2025,
3.440,221 milioni di euro per l’anno 2026, 1.908,8 milioni di euro
per l’anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l’anno 2028 e 260
milioni di euro per l’anno 2029, che aumentano in termini di
fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l’anno 2025, 2.284,6 milioni
di euro per l’anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l’anno 2028,
675,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 415,8 milioni di euro per
l’anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l’anno 2024, 1.453,53
milioni di euro per l’anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l’anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa
di cui all’articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nelle seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per
l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l’anno
2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l’anno
2024, 142 milioni di euro per l’anno 2025 e 108,7 milioni di euro per
l’anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l’anno
2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l’anno
2024, 58 milioni di euro per l’anno 2025 e 41,3 milioni di euro per
l’anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l’anno 2024 e
160 per l’anno 2025;
8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l’anno
2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025;
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per
l’anno 2024 e 120 milioni di euro per l’anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per
l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per
l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per
l’anno 2024 e 180 milioni di euro per l’anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per
l’anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per
l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di
euro per l’anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per
l’anno 2024, 58,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 19,28 milioni di
euro per l’anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per
l’anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per
l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per
l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per
l’anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per
l’anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di
opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l’anno 2024, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero della salute, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l’anno 2026, e a 35 milioni
di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028 e a 260 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l’anno 2026, 656.649.550 euro
per l’anno 2027 e 397.921.550 euro per l’anno 2028, mediante
corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui
all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto,
gia’ attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi
dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per
le finalita’ indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei
Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni
di spesa possono essere rimodulate nell’ambito di ogni stato di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica
amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza
pubblica;
g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze per 15.558.091 euro per l’anno 2024 e 13.212.680 euro per
l’anno 2025;
2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 1.851.554 euro per l’anno 2024 e 2.941.643 euro per
l’anno 2025;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 1.818.190 euro per l’anno 2024 e 2.036.526 euro
per l’anno 2025;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.983.807 euro per l’anno 2024, 1.469.669 euro per l’anno 2025 e
13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l’anno 2024
e 1.961.864 euro per l’anno 2025;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del
merito per 1.845.886 euro per l’anno 2024, 2.896.321 euro per l’anno
2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per
1.851.554 euro per l’anno 2024 e 1.469.669 euro per l’anno 2025;
8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l’anno 2024, 3.924.497
euro per l’anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028;
9) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 3.210.778 euro per l’anno 2024 e 2.407.100 euro
per l’anno 2025;
10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e
della ricerca per 3.714.560 euro per l’anno 2024, 3.629.333 euro per
l’anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2028;
11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per
2.338.373 euro per l’anno 2024 e 2.453.291 euro per l’anno 2025;
12) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura,
della sovranita’ alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per
l’anno 2024 e 3.140.212 euro per l’anno 2025;
13) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per
3.009.485 euro per l’anno 2024, 3.111.328 euro per l’anno 2025 e
25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per
2.885.467 euro per l’anno 2024 e 2.943.180 euro per l’anno 2025;
15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per
2.739.547 euro per l’anno 2024 e 2.402.688 euro per l’anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l’anno 2024, 2.667 milioni di
euro per l’anno 2025, 1.401 milioni di euro per l’anno 2026 e 115
milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto
residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l’anno 2024, a 73,35
milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l’anno
2026 mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e
precedenti, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e a 250 milioni
di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 253, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze, nell’ambito della missione 29 “Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”,
programma 5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di
imposte”, unita’ di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola
cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo
4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l’anno 2024, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l’anno 2027 e euro 23.489.000 per
l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con
riferimento alla quota di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge
24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 30.373.000 per l’anno 2026 e euro 30.000.000 per
l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre
2021, n.121;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l’anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021,
n. 234.
9. All’articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono
aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilita’ del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo
articolo 1, sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101;
b) l’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle
riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e
c), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato
di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo
Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai
fini della validita’ delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo
per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale
e’ quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di
cui al presente comma. Le disponibilita’ derivanti dalle economie a
qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche
inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento
dello stesso intervento fino al suo collaudo.
12. All’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il
comma 7-bis e’ abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma
denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gia’ finanziati
a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania,
sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Conseguentemente, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e’
incrementata, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di
euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva
realizzazione dell’investimento 1.1 “Case della Comunita’” e 1.3
“Ospedali di Comunita’” di cui alla Componente 1, del PNRR e
dell’investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di
cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi gia’
posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano
ricevuto assegnazioni dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili
di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo
alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il
quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di
Sviluppo (CIS) gia’ sottoscritti. La richiesta regionale, corredata
di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del
quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli
investimenti interessati dal presente comma, e’ trasmessa al
Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai
fini dell’integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del
Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di
cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite
alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute,
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta
del Tavolo Istituzionale di cui all’articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell’economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
periodicita’ semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie
complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui
conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ovvero sulle contabilita’ speciali attivate per l’attuazione del
PNRR, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza
pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le
ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a
realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, sono versate nei
conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui
all’articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei
medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall’Unione europea
per l’iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.
Art. 2
Disposizioni in materia di responsabilita’ per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via
prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle
misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e
degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad
aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e
intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con
l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L’unita’
di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale
dell’amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono
attribuite le attivita’ previste dall’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi
trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico
«ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti
dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e
degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali,
titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di
soggetto attuatore.
2. La Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello
Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono d’intesa a
verificare l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1. Qualora,
sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui
all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano
rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a
quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del
comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i
necessari chiarimenti all’amministrazione centrale, assegnando alla
stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una
sola volta e per non piu’ di sette giorni. In caso di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all’esito
dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti
coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la
Struttura di missione PNNR, sentita la Ragioneria generale dello
Stato – Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di
proporre al Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo le
modalita’ previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo
articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei
bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione
dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non
espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021, ne’ all’esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e
l’amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la
documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema
informatico «ReGiS», la possibilita’ di completare l’intervento o il
programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti
dal PNRR.
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell’articolo 24
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento
degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e
gli interventi del PNRR, l’amministrazione centrale titolare
dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi
percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei
confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante
compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre
fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli
obiettivi concorrano piu’ soggetti attuatori, le azioni di recupero
sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti.
Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto
articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 e’ superiore agli importi
percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute
dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle
risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti
assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento
ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla
data di adozione da parte della Commissione europea della decisione
di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di
soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al
secondo periodo puo’ essere effettuato, fino a concorrenza della
minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante
riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad
investimenti, nonche’ delle risorse a qualunque titolo gestite da
soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e
agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte
della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo
24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E’ fatto divieto ai
soggetti attuatori, qualora societa’ pubbliche, beneficiari di
canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza, di trasferire
sulla stessa gli oneri derivanti dall’attivita’ di recupero
effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del
presente comma.
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito
internet utilizzato per lo svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del
2023, i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con
l’indicazione di quelli per i quali e’ stato richiesto l’esercizio
dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.
Art. 3
Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi
nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche
di coesione
1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attivita’ di
prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui
finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative
al ciclo di programmazione 2021 – 2027 e ai fondi nazionali a questi
comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste
dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato per la lotta contro le
frodi nei confronti dell’Unione europea di cui all’articolo 54, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalita’ di cui al comma
1, il Comitato, provvede, in particolare, a:
a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da
istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e
gli altri illeciti di cui al comma 1;
b) promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di
protocolli d’intesa di cui all’articolo 7, comma 8, del citato
decreto-legge n. 77 del 2021;
c) valutare l’opportunita’, anche sulla base dell’attivita’ di
cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche
normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla
Cabina di regia di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 77
del 2021;
d) sviluppare attivita’ di analisi anche con riguardo
all’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto
delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati
dell’attivita’ svolta sono inclusi nella relazione al Parlamento di
cui all’articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del
2012.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, la composizione del
Comitato, come definita dall’articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 e’ cosi’ integrata:
a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui
all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162;
d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR
istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso
il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 39, comma 9, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
f) un rappresentante del Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri;
g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di
finanza;
h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e
repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
i) un rappresentante della Corte dei conti;
l) un rappresentante dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante dell’Unita’ di informazione finanziaria
della Banca d’Italia;
n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
o) un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione
Centrale della Polizia Criminale;
p) un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione
Investigativa Antimafia.
4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f),
g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del
proprio rappresentante secondo le modalita’ previste dal proprio
ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in
ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre
amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei,
nonche’ i soggetti incaricati dell’attuazione di progetti o di
investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti
al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da’ diritto
alla corresponsione di compensi, indennita’, gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni
del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione
europea di cui all’articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012
svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l’organizzazione
e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. All’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo
il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: «Nell’ambito dei
protocolli d’intesa di cui al primo periodo, sono altresi’ definite
le modalita’ con cui la Guardia di finanza puo’ condividere, anche in
deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati, informazioni e
documentazione acquisiti nell’ambito delle relative attivita’
istituzionali e ritenuti rilevanti per le attivita’ di competenza
della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni
centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando
il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.».
9. All’articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, e’
aggiunto il seguente:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine
di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia,
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ di imprese, quote
societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore
o la societa’ partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione
di appalti o di concessioni.».
10. All’articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonche’ dei delitti di cui agli
articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
Art. 4
Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di migliorare e rendere piu’ efficiente il coordinamento
delle attivita’ di gestione, nonche’ di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo
del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle
attivita’ di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del
Governo relativamente alla fase attuativa, nonche’ delle attivita’ di
verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR,
all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro
direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla
Struttura di missione sono, altresi’, trasferiti i compiti, le
funzioni e le risorse umane attribuiti all’unita’ di missione di
livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per
le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli
incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi
all’unita’ di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
c) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR
puo’ procedere all’effettuazione di ispezioni e controlli a campione,
sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia
presso i soggetti attuatori.»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nove unita’ dirigenziali di
livello non generale e di cinquanta unita’ di personale non
dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unita’
dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unita’ di
personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«di euro 7.620.756 per l’anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026»;
2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di
funzionamento e’ autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023
e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le
spese di missione del personale della Struttura di missione e’
autorizzata la spesa di euro 693.879 per l’anno 2023, di euro
1.890.602 per l’anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni
2025 e 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289
per l’anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e
2026, si provvede:
a) quanto ad euro 2.130.894 per l’anno 2024 ed euro 2.557.073 per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse
assegnate all’unita’ di missione di livello dirigenziale generale,
istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77
del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il
Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, del
decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
b) quanto ad euro 747.396 per l’anno 2024 e ad euro 896.875, per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All’articolo 12, comma 5, del decreto – legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, le parole: «all’Unita’ per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione di cui all’articolo 5» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026
degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa
alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti
universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto su proposta del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, e’ nominato un Commissario straordinario, cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il
Ministero dell’universita’ e della ricerca e provvede
all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con
tutti i poteri e secondo la modalita’ previste dall’articolo 12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unita’
di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato
Ministero, nonche’ con la Struttura di missione PNRR di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di
una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di
supporto e’ assegnato un contingente massimo di personale pari a
cinque unita’, di cui una di personale dirigenziale di livello non
generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita’ richiesti per il
perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e’ collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l’indennita’ di amministrazione, del
personale non dirigenziale del Ministero dell’universita’ e della
ricerca e, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario
straordinario, puo’ essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e’
corrisposto secondo le modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale della struttura di supporto e’ riconosciuta la
retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a
quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero
dell’universita’ e della ricerca. All’atto del collocamento fuori
ruolo e’ reso indisponibile, nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per
l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’
avvalersi, altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita’ di cui al comma 1,
puo’ altresi’ avvalersi di un numero massimo di tre esperti di
comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell’amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e’ determinato con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo
e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall’articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri
derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l’anno 2024 e in euro
798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’universita’ e della ricerca.
Art. 6
Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni
confiscati alla criminalita’ organizzata
1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi
di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di aumentare
l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunita’
di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare
i presidi di legalita’ e sicurezza del territorio e creare nuove
strutture per l’ospitalita’, la mediazione e l’integrazione
culturale, non piu’ finanziati con le risorse del PNRR, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’interno entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ nominato un Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi
del primo periodo, opera presso il Ministero dell’interno e provvede
all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con
tutti i poteri e secondo la modalita’ previste dall’articolo 12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di
una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di
supporto e’ assegnato un contingente massimo di personale pari a
dodici unita’, di cui una di personale dirigenziale di livello
generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e
nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le
amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita’ richiesti per il perseguimento
delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e’ collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l’indennita’ di amministrazione, del
personale non dirigenziale del Ministero dell’interno e, con uno o
piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, puo’ essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente
svolte, oltre a quelle gia’ previste dai rispettivi ordinamenti e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo istituto e’ corrisposto secondo le
modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di
livello generale e non generale della struttura di supporto e’
riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in
misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di
livello generale e di livello non generale del Ministero
dell’interno. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso
indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del personale,
anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio
delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi,
altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche
periferiche, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato,
dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti
territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita’ di cui
al comma 1, puo’ altresi’ avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell’amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e’ determinato con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo del decreto- legge n. 77 del 2021, e dall’articolo 1, comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal
comma 2, pari a euro 1.374.298 per l’anno 2024 ed a euro 1.649.158
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad
euro 1.374.298, per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, e quanto ad euro
1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno.
Art. 7
Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al
superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e’ nominato un Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi
del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e provvede all’espletamento dei propri compiti e
delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalita’
previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,
in raccordo con l’Unita’ di missione per l’attuazione degli
interventi del PNRR del citato Ministero, nonche’ con la Struttura di
missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto – legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41.
2. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica per fino al 31 dicembre 2026 e si
avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette
dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di
cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Alla
struttura di supporto e’ assegnato un contingente massimo di
personale pari a dodici unita’, di cui una di personale dirigenziale
di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non
generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita’ richiesti per il
perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e’ collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l’indennita’ di amministrazione, del
personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, con uno o piu’ provvedimenti del Commissario
straordinario, puo’ essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia’ previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e’
corrisposto secondo le modalita’ previste dall’articolo 70, comma 12,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di
supporto e’ riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. All’atto del collocamento fuori
ruolo e’ reso indisponibile, nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche’ quelle del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per
l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo’
avvalersi, altresi’, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita’ di cui al comma 1,
puo’ altresi’ avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di
comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell’amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e’ determinato con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall’articolo 1, comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal
comma 2, pari ad euro 1.372.637 per l’anno 2024 ed a euro 1.647.164
per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
1. All’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le
seguenti: «le regioni,».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga
all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
b) all’articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole:
«anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga
all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al
terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono
inserite le seguenti: «in deroga all’articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
c) all’articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile
fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga
all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
3. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» e’ inserita la
seguente: «anche»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono
inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del
comma 6-ter»;
c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non
eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i
progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto
del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato
con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il
comma 290, sono inseriti i seguenti:
«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di
cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di
sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui
ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei
commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo
di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
290-ter. L’erogazione dei fondi stanziati dall’articolo 1, comma
519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e’ regolata dalle
procedure richiamate dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
giugno 2023, n. 68. Il Commissario e’ tenuto all’aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
520 e’ abrogato.
6. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, dopo il terzo periodo e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle
assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
7. All’articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 e’
integrata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5
milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni,
con legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze
del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche
pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi
del PNRR e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 891 a
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell’ottica di un
progressivo efficientamento del processo di programmazione delle
risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte
allocative, e’ istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito
dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranita’ alimentare e delle foreste, in aggiunta all’attuale
dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello
generale, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti
di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nonche’ per coadiuvare e
supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore
generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni
ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con
competenza in materia di bilancio pubblico, nonche’ di esperti in
materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa, anche attraverso convenzioni con universita’ e istituti
di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del
Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste, secondo le modalita’ e nei limiti previsti dal medesimo
articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197
del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al
conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa,
nonche’ a convenzioni con universita’ e istituti di formazione.
10. Per le finalita’ di cui al comma 8, e’ autorizzata la spesa di
euro 141.233 per l’anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere
dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e
delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del
PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, di cui all’articolo 10 del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, e’ incrementata di euro 3 milioni per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire
l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli
oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste.
12. Al fine di garantire l’urgente copertura di fabbisogno di
personale di ruolo necessario per accelerare il processo di
rafforzamento delle proprie capacita’, valorizzando la specifica
professionalita’ acquisita dal personale di livello non dirigenziale
assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
anche per lo svolgimento delle progettualita’ previste dalla misura
1.5 del PNRR, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo’
procedere all’indizione, nell’anno 2024 e nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive
finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto
personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del
servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per
almeno quindici mesi presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
entro il termine previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva. All’esito delle procedure di
cui al primo periodo, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
procede agli inquadramenti nel ruolo di cui all’articolo 12, comma 2,
lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia
superato le prove selettive. Tale inquadramento costituisce nuovo
titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento
professionale e del livello economico secondo quanto indicato
nell’avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di
cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta’
assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili
a legislazione vigente.
13. Per le medesime finalita’ di cui al comma 12, fino al 31
dicembre 2026, il termine previsto dall’articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 82 del 2021, e’ ridotto a un anno.
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
connessi all’attuazione del PNRR, anche mediante l’omogeneizzazione
del trattamento economico accessorio del personale dell’Avvocatura
dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la
consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021
dell’Avvocatura dello Stato, e’ incrementato di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2024. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della
salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici
obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 196, e’ incrementata di un posto di funzione
dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di
Gabinetto del Ministro con compiti di consulenza e ricerca
nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
revisione della spesa in materia sanitaria, nonche’ per coadiuvare e
supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente comma, il dirigente generale puo’ avvalersi del personale
del Ministero della salute competente in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in
materia sanitaria.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per
l’anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede,
quanto all’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere
dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi
informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo
strategico nazionale di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e all’articolo 35 del decreto-legge 6
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, nell’ambito dell’investimento 1.1.
«Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione
al PSN – PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell’investimento
4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi
all’attuazione della riforma 4.1. della professione di guida
turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonche’ di
garantire la sicurezza, la continuita’ e lo sviluppo del sistema
informatico e di assicurare l’interoperabilita’ e il consolidamento
delle infrastrutture, il Ministero del turismo puo’ ricorrere a
societa’ direttamente o indirettamente controllate dallo Stato
operanti nel settore dei servizi informatici.
18. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali per il rafforzamento della capacita’ amministrativa per
il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno
nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni»,
nonche’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica
dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto Funzioni
centrali, non puo’ essere comandato, distaccato o assegnato presso
altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto
divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni
in corso, nonche’ a quelli presso gli organi costituzionali.
19. All’articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5
milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
con uno o piu’ decreti del Ragioniere generale dello Stato sono
individuati e disciplinati, nelle modalita’ di attuazione, gli
interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla
delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati
all’attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi
2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78,
79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono
riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita’ alle attivita’ di
supporto alle autorita’ di audit dei programmi cofinanziati dai fondi
europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e
di altri strumenti adottati dall’Unione europea per i quali occorre
garantire una funzione di audit indipendente, nonche’ misure di
rafforzamento della capacita’ amministrativa e tecnica per le
attivita’ di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi
finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento
degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi
specifici di assistenza tecnica.
21. Per le finalita’ di cui all’articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis
del citato articolo 57 e’ incrementato di ulteriori 2,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2024.
22. All’onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte
delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 13-ter,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui
all’articolo 45, comma 1, del presente decreto.
23. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 19, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui
all’articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto
2023, n. 2, qualora, al momento dell’adozione da parte della Giunta
regionale dell’atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la
societa’ indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite,
anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario
approvato dall’Autorita’ competente e l’apporto di capitale del socio
pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e
preveda una redditivita’ adeguata superiore a quella dei Titoli di
Stato nazionali a lungo termine.
Art. 9
Misure per il rafforzamento dell’attivita’ di supporto
in favore degli enti locali
1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base
territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra
le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel
medesimo territorio, nonche’ di migliorare l’attivita’ di supporto in
favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi,
presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo e’
istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da
un suo delegato, per la definizione del piano di azione per
l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal
PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano
il Presidente della provincia o il sindaco della citta’ metropolitana
o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia
autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato,
una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR
o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da
attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono
essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici
interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma
esercita, altresi’, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto
dall’articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del
rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito alla
medesima cabina e’ prevista solo in caso di criticita’ rilevate
nell’ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione
PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno, emana apposite linee guida
per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della
sua attuazione e l’eventuale adeguamento.
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati
dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche’ alla
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR,
anche ai fini dell’assunzione delle iniziative di cui all’articolo 12
ovvero all’articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto
strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche
criticita’ attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili
di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR,
la Struttura di missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria generale
dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, puo’ proporre alla
Cabina di regia PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 77
del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale
messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione,
nonche’ dal personale dei soggetti incaricati del supporto
tecnico-operativo all’attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del
2021.
3. Restano ferme le attivita’ di collaborazione e supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste
dall’articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16
giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
agosto 2022, n. 108.
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di
cui al comma 1 non da’ diritto alla corresponsione di compensi,
indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono
all’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla
proroga dello stato di emergenza disposta dall’articolo 1, comma 390,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e’ autorizzata fino al 31
dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza
prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall’Ucraina nel
Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui
all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e’
incrementato, per l’anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti
oneri, pari a 26.200.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
Art. 10
Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
all’attuazione del PNRR
1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il
partenariato economico e sociale nell’attivita’ di monitoraggio e di
attuazione del PNRR, all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute
della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il
Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,».
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, nonche’ per
favorire il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla legge 30 dicembre
1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di cui
al comma 1, lettera a), dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936,» sono soppresse;
b) all’articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici»
sono inserite le seguenti: «, nonche’ con enti del terzo settore
(ETS), istituti, fondazioni e societa’ di ricerche, in conformita’ e
con le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia di
contratti pubblici».
3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e
tecnologiche dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di
lavoro di cui all’articolo 17 della legge n. 936 del 1986:
a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e
del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e’ incrementata di una unita’ di
dirigenziale di livello generale e di una unita’ dirigenziale di
livello non generale. In sede di prima applicazione e’ consentito il
conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle
percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unita’;
b) in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione
vigente e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e’ autorizzato ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026,
nei limiti della dotazione organica vigente, una unita’ dirigenziale
di livello non generale, otto unita’ da inquadrare nel livello
iniziale dell’area dei funzionari e sette unita’ da inquadrare nel
livello iniziale dell’area degli assistenti. Le predette unita’ sono
reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure
di mobilita’ volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) all’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, dopo la lettera f-sexies) e’ aggiunta la seguente:
«f-septies) Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro».
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2
e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le
previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l’anno 2024 e ad euro
1.176.053 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede nei limiti
dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della
economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l’anno
2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC Capo I Misure di semplificazione amministrativa
Art. 11
Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi
del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN
dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro
i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni
iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e’ di norma pari
al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali
maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
2. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il
PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo
di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in
favore delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 4,
lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un’anticipazione
pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento
e, comunque, nel limite della disponibilita’ di cassa esistente.
Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai
fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo,
l’avvio dell’operativita’ dell’intervento ovvero l’avvio delle
procedure propedeutiche alla fase di operativita’.
3. Le amministrazioni titolari di interventi non piu’ finanziati a
valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 provvedono al
recupero delle somme eventualmente gia’ erogate a favore dei medesimi
interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di
tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato puo’ autorizzare le operazioni
di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con
le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli
interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le
misure di cui all’articolo 1, comma 5, del presente decreto, il
versamento ai suddetti conti di tesoreria e’ effettuato dalle
amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal
medesimo articolo 1, comma 5.
Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
1. Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi,
caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non piu’
finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre
2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia’ pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche’, laddove non sia prevista la
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in
cui, alla suddetta data, siano gia’ stati inviati gli inviti a
presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, nonche’ le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in
materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di
affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.
2. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV al
decreto-legge n. 77 del 2021, non piu’ finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al
medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche’ le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per
quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e’ stato formalizzato l’incarico di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
in relazione agli interventi non piu’ finanziati in tutto o in parte
a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacita’
amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di
incarichi, nonche’ alle semplificazioni dei procedimenti
amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
nonche’ le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate
ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel
rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei
relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni
titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalita’ del
sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati
dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile,
procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando
l’utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu’ finanziati a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell’8
dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per
l’incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l’avvio di
opere indifferibili» di cui all’articolo 26, comma 7, primo periodo,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purche’ detti
interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a
carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle
indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei
medesimi interventi con le modalita’ e nei termini stabiliti dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi
prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con
l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla
ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed
all’aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure
previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26,
comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell’articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
7. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 76
del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se piu’
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita’ di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche’ dalle specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli
interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a
finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR,
le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano con riferimento alle
procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo
VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle
avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione
del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui
al primo periodo abbiano gia’ beneficiato di contributi o di
finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 46
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate
successivamente alla data di comunicazione della concessione del
finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli
interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 4, lettera l), del
decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari
all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a
seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione
del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, si renda necessario
procedere all’aggiornamento di provvedimenti gia’ adottati,
relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla
tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo
procedono all’aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati
in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalita’ di
adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando
l’acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro
sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2
del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello
Stato – Ispettorato Generale per il PNRR di cui all’articolo 6, comma
2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
11. All’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente
alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in
materia di impresa artigiana). – 1. L’avvio, la variazione, la
sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita’ di
impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che
formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a
titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i
regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per
l’esercizio delle attivita’, nonche’ gli adempimenti previsti dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa
dell’Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa
artigiana si intende l’impresa di cui all’articolo 3 della legge n.
443 del 1985.
3. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono ricondurre le attivita’ non espressamente elencate nelle
tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificita’
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito
istituzionale.»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni»
sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle
disposizioni di cui all’articolo 4-bis del presente decreto entro il
31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell’allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II
di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti
emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
14. All’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se
l’istanza di cui al secondo periodo e’ presentata almeno centoventi
giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all’adozione, da parte dell’autorita’ competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro
quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo
periodo, l’autorita’ competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l’autorita’ competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato
l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell’autorita’ competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto obbligo
all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione.».
15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del
decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al
fine di assicurare il rispetto da parte delle citta’ metropolitane,
delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all’attuazione del PNRR e assunti in qualita’ di soggetti attuatori,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione
all’intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai
presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri
previsti dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In
caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano,
ai fini della realizzazione dell’intervento, le disposizioni di cui
al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche’
quelle di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura
di missione ZES di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarita’ dei Commissari
straordinari di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, nonche’ per consentire la verifica da parte
della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi,
instaurati ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del
2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023
e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei
predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo
2024.
Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 13
Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4
Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma
del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria – ITS
1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del
PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ stabilita» e le parole: «e i crediti
riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di
concorso»;
b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare
gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti:
«relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all’articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all’anno
2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8, non ha
natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024,
2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere
utilizzate altresi’ per spese di gestione ordinaria per il corretto
funzionamento delle Fondazioni».
Art. 14
Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 –
Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma
del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di
didattica digitale integrata e formazione sulla transizione
digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi
linguaggi
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o
equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di
specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di
specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022,
n. 99,»;
b) all’articolo 16-ter:
1) al comma 4-bis:
1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» e’
sostituita dalla seguente: «decreto»;
1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» e’ sostituita
dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;
2) al comma 9:
2.1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma
1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4
criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della
capacita’ didattica.»;
2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» e’ sostituita
dalla seguente: «decreto».
c) all’articolo 18, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le
attivita’ formative durante il periodo annuale di servizio in prova
prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di
apposito attestato finale, di uno o piu’ moduli formativi, pari ad
almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel
decreto di cui al all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati
nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4,
Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
2. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e’ abrogato;
b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono
partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
3. All’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «e’ definita la disciplina dei requisiti e delle
modalita’ della formazione iniziale» sono inserite le seguenti:
«, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di
cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di
scuola,».
4. Al fine di consentire l’adeguamento ai nuovi percorsi di
formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di
reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del
PNRR all’articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» e’ sostituita dalla
seguente: «annuale».
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di
orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e
valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni
scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di
primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e
formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del
Ministro dell’istruzione e del merito e’ adottato il modello
nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’E-Portfolio
previsto dalle «Linee guida per l’orientamento», adottate con decreto
del Ministro dell’istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre
2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4
della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, all’articolo 21, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le
parole: «In un’apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti:
«In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i
livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere
nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita’
di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’» e le
parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento».
7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale
collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R
2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano
medesimo, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 puo’ essere autorizzata
l’anticipazione delle facolta’ assunzionali anche relative alle
annualita’ successive, fermo restando che le assunzioni potranno
essere effettuate nei limiti delle facolta’ assunzionali maturate e
disponibili a legislazione vigente.
8. All’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime
finalita’ di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al
termine dell’anno scolastico 2025/2026, e’ individuato dal Ministero
dell’istruzione e del merito – Unita’ di missione per il PNRR un
contingente di ulteriori cinque unita’ tra docenti e assistenti
amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
euro 110.622 per l’anno 2024, euro 158.031 per l’anno 2025 ed euro
94.819 per l’anno 2026.».
9. All’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’, nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l’affitto di
immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso
scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di
cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».
10. All’articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di
utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al
finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».
11. All’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«In caso di rinuncia all’incarico, e’ possibile attingere alle
graduatorie di istituto. Per l’anno scolastico 2023/2024 i predetti
contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non
oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto
amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto
e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario
degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla
Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle gia’
trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40
milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche
mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento
delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a
tempo determinato fino al termine delle attivita’ didattiche, sulla
base dei dati contrattuali inseriti nell’apposita funzione del
sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni
scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell’istruzione e
del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati
nell’esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 1 e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, entro
il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere
al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di
cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese
effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati
dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di
investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del
personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese
indisponibili, per l’anno 2025, una quota delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
un importo pari alle somme versate all’entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti
realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di
investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del
personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell’istruzione e
del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento
delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle
somme per le quali si e’ conclusa la rendicontazione da parte delle
istituzioni scolastiche.».
12. All’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
rinuncia all’incarico, resta salva la possibilita’ per le istituzioni
scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».
Art. 15
Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali
1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR,
all’articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) l’alinea e’ sostituito dal seguente: «a) aggiornamento
dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
1.2) il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) rafforzare
le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e
scientifiche, giuridiche ed economiche, nonche’ le competenze
tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare
riferimento al contesto dell’innovazione digitale e allo studio dei
prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
1.3) dopo il numero 1, e’ inserito il seguente: «1-bis)
rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del
territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita’,
l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e degli enti del
territorio;»;
1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro
dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le
parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le
necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i
corrispondenti»;
2) alla lettera d), il secondo periodo e’ soppresso;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica
possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la
certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui
al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente al
fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della
loro spendibilita’ in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al
percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i
modelli e le modalita’ di rilascio delle certificazioni di cui al
primo periodo.».
Art. 16
Disposizioni in materia di Scuola
di alta formazione dell’istruzione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis:
1) al comma 1, l’alinea e’ sostituito dalla seguente: «E’
istituita, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, la
Scuola di alta formazione dell’istruzione, di seguito denominata
Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro
dell’istruzione e del merito:»;
2) al comma 2, le parole: «, e’ dotata di autonomia
amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni
amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le
parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la
stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono
sostituite dalle seguenti: «La Scuola e’ composta dal» e la parola:
«il», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente: «dal»;
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la
rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le
parole: «d’intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono
soppresse;
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il
direttore generale di cui al comma 6, cura l’esecuzione degli atti,
predispone le convenzioni e svolge le attivita’ di coordinamento
istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti:
«avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone
gli atti di competenza della Scuola»;
6) al comma 6:
6.1) il primo periodo e’ soppresso;
6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale
e’» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola e’ posta
una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le
parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono
soppresse;
6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono
sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
6.4) dopo il quarto periodo, e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente
Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito.»;
7) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a
supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero
dell’istruzione e del merito e’ incrementata di un dirigente di prima
fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unita’ di
personale da inquadrare nell’area dei funzionari del vigente
contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui
reclutamento il Ministero dell’istruzione e del merito, nei limiti
delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le
graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero
medesimo. L’incarico di dirigente di seconda fascia e’ conferito ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
8) al comma 9:
8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni
di euro per l’anno 2023, di 1.553.190 euro per l’anno 2024 e di
1.421.671 euro annui a decorrere dall’anno 2025»;
8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione
4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione e del merito»;
b) all’articolo 16-ter, comma 2:
1) all’alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le
seguenti: «in raccordo con il Ministero dell’istruzione e del
merito,»;
2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» e’ sostituita
dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l’accreditamento»;
c) l’allegato A e’ abrogato.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal
comma 1, restano fermi gli atti gia’ adottati e gli incarichi gia’
conferiti ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino
alla naturale scadenza. Nell’incarico di coordinatore della
segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola
di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo 16-bis, comma
6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore
generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 17
Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di
alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del
PNRR
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della
Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – «Riforma della legislazione
sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti
(M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-bis:
1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni
di euro,» sono soppresse.
2) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le
risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese,
agli operatori economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l),
dell’allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti
pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione
istituita presso il Ministero dell’universita’ e della ricerca,
secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
3) al comma 4, dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «E’ possibile erogare anticipatamente il contributo
relativo ai primi tre anni di gestione dell’immobile, in un’unica
soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa
condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di
riferimento del contributo di gestione.»;
4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai
sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari
dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, cosi’ come
risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la
presentazione delle proposte di intervento,»;
b) all’articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono
soppresse;
c) dopo l’articolo 1-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di
destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze
universitarie). – 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e
residenze per studenti mediante l’utilizzo del patrimonio edilizio
esistente, nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del PNRR, e’ sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso
funzionale all’impiego di tali immobili quali residenze universitarie
anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste
dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione
d’uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attivita’ (SCIA) di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti
in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione
certificata di inizio di attivita’ (SCIA) e segnalazione alla
soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione,
adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata,
anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al secondo
periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque
i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false
e non veritiere, la soprintendenza competente puo’ inibire la
prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere gia’
eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali nonche’ delle sanzioni previste
dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1
e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata
prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non
inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti
nell’ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del
PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per
servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge
regionale, ne’ sono soggetti al vincolo della dotazione minima
obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n.
1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che
prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione
nell’ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d’uso di
cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell’immobile
dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del
finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della
tassazione sugli immobili, nonche’ delle imposte ipotecarie e
catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti
delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori
al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.
Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo della lettera d) del
citato all’articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili
suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al
30 giugno 2026, le universita’ statali comunicano al Ministro
dell’universita’ e della ricerca, che si esprime con parere entro
sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di
diritti reali o di godimento su immobili aventi durata
ultranovennale.».
d) dopo l’articolo 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e
residenze per studenti universitari). – 1. Le somme destinate, a
qualsiasi titolo, dal Ministero dell’universita’ e della ricerca al
finanziamento delle attivita’ di cui alla presente legge non sono
soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui
alla presente legge sono nulli e la nullita’ e’ rilevabile
d’ufficio.».
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, all’articolo 15 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche
parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o
residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche
parziale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi
necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e
alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici, di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle universita’
statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi
regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, puo’,
senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere
il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento
nonche’ provvedere alle attivita’ di progettazione nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 della
citata legge n. 145 del 2018.
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di
interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a
infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all’articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su
richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, puo’, senza oneri diretti per
le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione
appaltante per la realizzazione dell’intervento nonche’ provvedere
alle attivita’ di progettazione nel limite delle risorse disponibili
a legislazione vigente di cui al comma 106 dell’articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018.»;
c) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione
degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell’ambito delle misure del PNRR,
possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i
richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente.».
Art. 18
Disposizioni urgenti in materia
di formazione superiore e ricerca
1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi previsti
dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, all’articolo 14 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole:
«sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di
cui all’articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo
studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99
del 2022.».
2. All’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti»
sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro»
sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi
disciplinate possono accedere altresi’ i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualita’ di Principal Investigators,
a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research
Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello
A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell’accesso al
finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni
individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Ai soggetti selezionati nell’ambito delle procedure
di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi’ assegnati fondi per lo
svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a
quanto previsto dall’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi
della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilita’ reciproca tra
universita’ ed enti pubblici di ricerca, ai ricercatori, ai primi
ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure
selettive di cui all’articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, e’ riconosciuto, ai fini della
ricostruzione di carriera e dell’inquadramento, il periodo di
servizio maturato presso l’universita’ di provenienza a cui si
provvede nell’ambito delle vigenti facolta’ assunzionali. Ai medesimi
fini di cui al primo periodo, ai professori di prima e di seconda
fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui
all’articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e’ assicurato, ai fini dell’inquadramento, il periodo di
servizio maturato presso l’ente di appartenenza a cui si provvede
nell’ambito delle vigenti facolta’ assunzionali.
Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 19
Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunita’ e terzo settore del
PNRR in materia di sport e inclusione sociale
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della
Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione
sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all’impiantistica
sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
puo’ autorizzare i soggetti attuatori all’utilizzo dei ribassi d’asta
nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati,
anche per fronteggiare l’incremento dei prezzi. Per gli interventi
che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle
opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al
comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui
all’articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base
degli indirizzi dell’Autorita’ di governo competente in materia di
sport, e’ autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla
misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche
ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la
realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole
minori marine, ovvero per l’efficientamento energetico di impianti
sportivi di proprieta’ pubblica destinati esclusivamente alla pratica
di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalita’
e del cronoprogramma del PNRR.
Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
Art. 20
Modifiche al codice dell’amministrazione digitale
1. Al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo e’
aggiunto il seguente: «E’ fatta salva la facolta’ di avvalersi,
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, del supporto di societa’ in house.»;
b) all’articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla
legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
c) all’articolo 62:
1) dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri
civici contenuti nell’ANPR sono costantemente allineati con i
medesimi dati resi disponibili dall’Archivio nazionale dei numeri
civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono
sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le
parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti:
«opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui
al comma 3»;
d) l’articolo 64-ter e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). – 1. Il
cittadino iscritto in ANPR puo’ delegare l’accesso ai servizi in rete
erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono
identificazione informatica, a non piu’ di due soggetti iscritti in
ANPR, titolari dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64, comma
2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma
di cui al comma 5, mediante una delle modalita’ previste
dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune
di residenza. La delega e’ revocabile in ogni momento. Il delegante
viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5,
dell’esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal
codice civile nei casi di incapacita’ totale o parziale a provvedere
ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile
alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma
di cui all’articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in
formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di
curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede
l’accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto
tutelato.
4. I gestori di identita’ digitale, tramite la piattaforma di
cui al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe in capo
al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della
piattaforma per la gestione delle deleghe. L’accesso ai dati
attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla
titolarita’ del trattamento, ferme restando le specifiche
responsabilita’ ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche’
le responsabilita’ dei soggetti che trattano i dati in qualita’ di
titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma
di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e
cittadinanza digitale» del PNC di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le
caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di
sicurezza, le modalita’ di funzionamento della piattaforma di cui al
comma 5, nonche’ le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in
generale, le modalita’ e le procedure per assicurare il rispetto
dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e
graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5,
pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno
2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del
Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1,
Componente 1 di titolarita’ della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale.».
e) dopo l’articolo 64-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano –
Sistema IT-Wallet) – 1. Al fine di valorizzare e rafforzare
l’interoperabilita’ tra le banche dati pubbliche attraverso la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo
50-ter, nonche’ di favorire la diffusione e l’utilizzo di servizi in
rete erogati da soggetti pubblici e privati, e’ istituito il Sistema
di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet e’ costituito da una soluzione di
portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile
mediante il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis,
nonche’ da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet
privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo
accreditamento da parte dell’AgID, secondo le modalita’ di cui al
comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del
Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero dell’Autorita’ politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite
linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalita’ di adozione
dell’IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da
parte di cittadini e imprese, nonche’ la tipologia di servizi resi
disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalita’ di accreditamento presso l’AgID dei soggetti
privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni
e ai soggetti privati accreditati, sia in qualita’ di erogatori di
servizi, sia in qualita’ di erogatori di attestazioni elettroniche
relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita’ di
persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui
all’articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire
interoperabilita’ del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i
sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti
privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all’articolo
50-ter, anche al fine di garantire la compatibilita’ dell’IT-Wallet
pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti
sistemi di identita’ digitale e con i relativi sistemi di
autenticazione per l’accesso in rete gia’ predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo
per assicurare livelli di affidabilita’, disponibilita’ e sicurezza
adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalita’ per la messa a disposizione del codice
sorgente di tutte le componenti dell’IT- Wallet pubblico e delle
soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell’articolo 69.
4. La societa’ di cui all’articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa’ di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116
provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla
realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e
tecnologica necessaria per l’attuazione del Sistema IT Wallet,
assicurando, in particolare, la disponibilita’ dell’IT-Wallet
pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a
rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa’ di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e’
affidata la progettazione, la realizzazione, l’implementazione e la
gestione dell’infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la
certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di
identita’ digitale, di quelle relative a prerogative,
caratteristiche, licenze o qualita’ presenti nelle banche dati della
pubblica amministrazione nonche’ dei registri fiduciari per
l’accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio,
certificazione e verifica nonche’ per la verifica della validita’ e
la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli
oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity
provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del
presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle
societa’ di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l’IT-Wallet pubblico e’
reso disponibile, nonche’ il termine entro il quale i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i
documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita’
di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni
elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la
generazione di attestazioni elettroniche, nonche’ ad avvalersi delle
attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle
dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei
controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati
accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet
privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilita’ economica del
Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuita’
dell’emissione dell’IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la
tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da
parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in
qualita’ di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di
costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e
graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per
l’attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a
complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per
l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilita’” della Missione 1
“Digitalizzazione, innovazione, competitivita’ e cultura”, Componente
1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR,
quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica
e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
7. Nelle more della piena funzionalita’ del Sistema IT Wallet,
sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso
telematico di cui all’articolo 64-bis, le versioni digitali della
Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia
(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della
disabilita’. La verifica di validita’ di tali versioni digitali e’
consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita’ rese
disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale
della TS/TEAM e’ disponibile secondo le modalita’ previste dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e
i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali,
della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita’
sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti e dall’Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) alla societa’ di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma
di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla
TS/TEAM in qualita’ di Carta Nazionale dei Servizi, la versione
digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di
servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal
Ministero dell’economia e delle finanze su supporto plastificato ai
sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e dell’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
. La patente di guida mobile e’ la versione digitale della patente di
guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell’articolo
118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ titolare.
Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con
l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo
226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
dell’esistenza e della validita’ del diritto alla guida del suo
titolare ed e’ equipollente a documento di identita’ dello stesso. Ai
fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida
mobile soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 180, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.».
2. Al fine di popolare l’Anagrafe nazionale dell’istruzione
superiore (ANIS) di cui all’articolo 62-quinquies del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette
all’ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di
studio conseguiti, acquisiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti,
dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Ai fini del rafforzamento dell’interoperabilita’ tra le banche
dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n.
82 del 2005, nonche’ di razionalizzazione e di riassetto industriale
nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono
attribuiti rispettivamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la
restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio
universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, i diritti di opzione per l’acquisto dell’intera
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella societa’ PagoPA
S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al
primo periodo e’ determinato sulla base di una relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu’ soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e
delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico
delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al
presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e
indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al
presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel medesimo anno, nell’ambito dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche
indirettamente, dallo Stato».
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 –
“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA”, all’articolo 4, comma
1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole:
«terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ alla societa’
PagoPA S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12».
Art. 21
Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione
documentale delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione dei
processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle
pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche
amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai
sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
del supporto tecnico-operativo assicurato dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell’ambito del
programma servizi digitali e cittadinanza digitale del PNC, il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo’ ricorrere, mediante apposita convenzione,
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la
realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla
definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi
cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi
caratterizzati da elevata replicabilita’.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. puo’ avvalersi, sulla base di un’apposita
convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse
societa’ da questi controllate, che siano, anche in relazione al
relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e
digitali gia’ operative e capillari su tutto il territorio nazionale,
e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati
livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a
societa’ da questi controllate, Identity Provider e abbiano la
qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per
l’Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione,
digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla
pubblica amministrazione.
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 22
Disposizioni urgenti in materia di personale
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli
equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso
sempreche’ alla suddetta data avesse superato l’ultimo esame previsto
dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all’alinea, le parole «l’intero periodo sempre presso la
sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno
due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e’
sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita’ di
titoli e di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.».
b) all’articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei
distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu’ sedi dei
distretti»;
2) dopo il comma 12-ter e’ inserito il seguente: «12-quater. Se
il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del
Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta
vincitore di un concorso indetto per l’assunzione a tempo
indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa
dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo puo’
essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e
non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e
del lavoratore interessato.»;
c) dopo l’articolo 16, e’ inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio
2026 il Ministero della giustizia e’ autorizzato a stabilizzare nei
propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, primo periodo e dell’articolo 13, che
hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno
2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti
territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facolta’
assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei
posti disponibili in organico, con possibilita’ di scorrimento fra i
distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa e’ autorizzato a
procedere, nel limite di ottanta unita’ da inquadrare nell’area dei
funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL),
Comparto funzioni centrali e di dieci unita’ da inquadrare nell’area
degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento
della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia
amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa
selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato
per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650
per l’anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall’anno 2027, si
provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia
amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione
dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l’anno 2024 e euro
2.531.379 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e’
prorogata al biennio 2024-2025 l’autorizzazione ad assumere settanta
unita’ di personale dirigenziale di livello non generale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente
dotazione organica. Per l’espletamento delle procedure concorsuali
relative all’assunzione del personale di cui al primo periodo, e’
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l’anno 2024, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di
cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e
2.3), si applicano anche agli addetti all’ufficio per il processo in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle
assunzioni dei profili professionali di cui all’articolo 11 del
decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel
limite di spesa previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del
decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all’investimento M1C1 – 1.8
del PNRR, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalita’ di
cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, e’
destinata ad incrementare per l’anno 2024 le risorse autorizzate
dall’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
5. All’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della
grafia» e’ inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le
ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di
ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 67,
comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell’albo dei
periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono
quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della
giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche
previste dall’articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n.
221.
Art. 23
Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il
Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la
percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per
ciascuna delle annualita’ di attuazione del PNRR e procede
all’individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia
puo’ individuare una quota delle risorse di cui all’investimento M1C1
– 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, da destinare all’incremento del Fondo risorse
decentrate del personale amministrativo del Ministero della
Giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale
amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti
civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla
contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del
trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.
L’eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai
predetti criteri e’ versata dal Ministero della giustizia in favore
dei conti correnti di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della
Giustizia per le finalita’ di cui al comma 2 sono versate, negli anni
2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all’articolo 1,
comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della
Giustizia.
Art. 24
Disposizioni in materia reclutamento
dei magistrati tributari
1. All’articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma
10, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nell’ambito delle facolta’ assunzionali dei magistrati
tributari previste dal comma 10, per l’anno 2024, e in deroga agli
articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il
reclutamento di 68 unita’ di magistrati, aumentate delle unita’ non
assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche
modalita’ di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al
presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3.
La procedura concorsuale di cui al presente comma e’ articolata in
una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova
preselettiva, che puo’ avere luogo anche in sedi decentrate e in date
o sessioni diverse, e’ realizzata con l’ausilio di strumenti
informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti
a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta
minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale
civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto
commerciale. La valutazione della prova preselettiva e’ effettuata
sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel
bando di concorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze puo’
avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche’
per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti
specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera’ alla validazione dei
quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati sul sito del
Ministero dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella
individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel
bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre
alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta e’
ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che risulta
ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque
alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui
all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di
invalidita’ pari o superiore all’80 per cento, in base all’articolo
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis, consiste nello
svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall’articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli
elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati
mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova
scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora
la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta
risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova
orale la disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della
prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti
dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto
legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui
all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 e’
nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel
presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e
seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto
compatibile.».
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura
concorsuale di cui al all’articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 25
Disposizioni in materia di pignoramento
di crediti verso terzi
1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 546, primo comma, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto
nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto agli obblighi che la legge
impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,
nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00
euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i
crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta’ per i
crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
b) dopo l’articolo 551, e’ inserito il seguente:
«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del
debitore verso terzi). – Salvo che sia gia’ stata pronunciata
l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia gia’ intervenuta
l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il
pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia
decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della
dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due
anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo
comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma
dell’articolo 525 puo’ notificare a tutte le parti e al terzo una
dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del
pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale e’ pendente
la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del
numero di ruolo della procedura, nonche’ l’attestazione che il
credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e’ notificata dal
creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito
dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse e’ depositata
nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa,
entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento e’
eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia del medesimo si
produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’
notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di
cui al secondo comma, il terzo e’ liberato dagli obblighi previsti
dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di
efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni
dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva
dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu’, dall’ultima delle
notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
se l’esecuzione e’ sospesa.»;
c) all’articolo 553:
1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «La notifica dell’ordinanza di assegnazione e’ accompagnata
da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati
necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo
169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica
dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al
secondo periodo.»;
2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «I crediti
assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e
del terzo se l’ordinanza di assegnazione non e’ notificata al terzo
entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione,
unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.
Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica
dell’ordinanza e della dichiarazione.
L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine
previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se
non e’ notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza
del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo,
l’ordinanza di assegnazione e’ comunicata dalla cancelleria ai terzi
pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano
dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale
ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.»;
d) all’articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le
parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle
parti,» e dopo le parole: «fuori dall’udienza», sono inserite le
seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di
posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che
hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 36 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il terzo pignorato puo’ accedere al fascicolo senza necessita’
di autorizzazione del giudice.»;
b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola:
«mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
c) dopo l’articolo 169-sexies e’ inserito il seguente:
«Art. 169-septies – Informazioni necessarie al pagamento dei
crediti assegnati – La dichiarazione prevista dall’articolo 553,
primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del
titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore
e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli
interessi, degli accessori e delle spese;
3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero
l’indicazione di altra modalita’ di esecuzione del pagamento.».
3. L’articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto
dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia
se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono
alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del
vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. I crediti gia’ assegnati ai sensi dell’articolo 553 del codice
di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione,
che non sia stata antecedentemente notificata, non e’ notificata al
terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla
dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo,
introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere
dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed
e’ stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde
efficacia se non e’ notificata nel termine di due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e il terzo e’ liberato dagli
obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.
Art. 26
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) “casellario giudiziale” e’ la base dati di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le parole «l’insieme dei
dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base dati ai
sensi dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, che contiene i»;
3) la lettera p) e’ sostituita dalla seguente:
«p) “ufficio centrale” e’ l’ufficio presso la direzione
generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia;»;
4) dopo la lettera p-bis) e’ inserita la seguente:
«p-ter) «DGSIA» e’ la Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione
digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del
Ministero della giustizia;»;
5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» e’
sostituito dal seguente: «;»;
6) dopo la lettera q) e’ aggiunta la seguente:
«q-bis) «PDND» e’ la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di
cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno
diritto ad accedervi.»;
b) all’articolo 28, comma 6, lettera b), dopo le parole «nelle
more» sono inserite le seguenti: «dell’accreditamento alla PDND,»;
c) all’articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono
inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more
dell’accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
d) all’articolo 42:
1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati
personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del
Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per la trasformazione digitale»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono
aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per la trasformazione digitale»;
e) dopo l’articolo 42, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). – 1. Il
sistema informatico e’ gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell’Ufficio del casellario
centrale, la DGSIA:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente
quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati raccolti adottando le piu’ idonee
modalita’ tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la
reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati
eliminati;
e) gestisce le modalita’ tecniche di funzionamento del
sistema di cui all’articolo 42, relative all’iscrizione,
eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle
procedure degli e tra gli uffici;
f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il
pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del
casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi
pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicura l’accreditamento alla PDND della base dati del
casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
f) all’articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto
dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti:
«con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con
il Ministero dell’interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale».
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
in materia di giustizia riparativa
1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell’ultimo quinquennio» sono
sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre
2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
b) all’articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre
2023».
Capo VII Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 28
Disposizioni per la realizzazione degli
interventi ferroviari finanziati dal PNRR
1. Nelle more dell’aggiornamento, secondo le modalita’ di cui
all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio
2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella
seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262
del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di
finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura
M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio
dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023, al fine di consentirne
l’immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo si provvede altresi’ alla ricognizione delle risorse
nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione
del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell’ambito
dell’aggiornamento per l’anno 2024 del contratto di programma – parte
investimenti.
Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione
e contrasto del lavoro irregolare
1. All’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’» sono
sostituite dalle seguenti: «all’assenza di violazioni nelle predette
materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche’ di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’»;
b) dopo il comma 1175 e’ inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche’ delle violazioni accertate di cui al medesimo comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo’ essere superiore al doppio
dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi
e nell’eventuale subappalto e’ corrisposto un trattamento economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la
zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l’attivita’ oggetto dell’appalto.»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e’ aggiunto, in fine, il
seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi
dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonche’ ai casi di
appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.».
3. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e’ sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e
del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All’articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’esercizio
non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e’ punito con la pena dell’arresto fino a un mese o
dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Se non vi e’
scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a due mesi o
dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «L’esercizio
non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e’ punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi
o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Se non vi e’
scopo di lucro, la pena e’ dell’arresto fino a quarantacinque giorni
o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nei
confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30,
comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro e’ posta in
essere con la specifica finalita’ di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il
somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto
fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente
articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»;
3) «5-quinquies. L’importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne’
superiore a euro 50.000».
4) «5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per
l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono
destinate alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 445, lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita’ ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera
g) del medesimo comma 445.»;
5. L’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e’ abrogato.
6. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma
354 e’ sostituito dal seguente: «354. In caso di superamento del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun
lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la
violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi
dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute
nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o
irregolarita’, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un
attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un
apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di
conformita’ INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al
primo periodo e’ effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui e’ stato rilasciato l’attestato di cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte
salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche’ le attivita’ di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarita’ accertate attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del
datore di lavoro dalla Lista di conformita’ INL.
10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente,
negli appalti privati, verificano la congruita’ dell’incidenza della
manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalita’ di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilita’
amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da
parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte
dell’impresa affidataria dei lavori, e’ considerato dalla stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo e’
comunicato all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai
fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi
dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a
500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione
da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All’accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12,
nonche’, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di
enti pubblici e privati.
14. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di
cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a
decorrere dalla data che sara’ comunicata dall’INPS a conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31
dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani, con una eta’ anagrafica di almeno
ottanta anni, gia’ titolari dell’indennita’ di accompagnamento, di
cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e’ riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un
esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al
comma 15 deve possedere un valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di
validita’, non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche’ in caso di
assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L’esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 e’
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di
euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6
milioni di euro per l’anno 2028 , a valere sul programma nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma ed all’ammissione della misura al finanziamento, nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita’ allo stesso applicabili. L’INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto
non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto al lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A far data dal 1° ottobre
2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente e’
rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa
o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi
di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarita’ contributiva
in corso di validita’ (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarita’ Fiscale
(DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito
lo svolgimento delle attivita’ di cui al Titolo IV, salva diversa
comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del
lavoro.
3. La patente e’ dotata di un punteggio iniziale di trenta
crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa
o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci
crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori
ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilita’ datoriale di un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti;
3) un’inabilita’ temporanea assoluta che importi
l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: dieci crediti.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o
un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, la
competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
puo’ sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di
dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri,
le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare
una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da’ notizia, entro trenta giorni
dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede
territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede
entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei
crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale e’
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi
di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del relativo attestato di frequenza alla competente sede
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai
sensi del presente comma non possono superare complessivamente il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla
competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia
dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente
comma, la patente e’ incrementata di un credito per ciascun anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora
l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e’
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che
adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui
all’articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita’ oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti
nonche’ gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al
completamento delle attivita’ oggetto di appalto o subappalto in
corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attivita’ in
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida
di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in
un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita’ di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi
della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere
estese ad altri ambiti di attivita’ individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto
previsto da uno o piu’ accordi stipulati a livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al
presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di
qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) all’articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente di cui
all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le
imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione
SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a
2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall’anno 2025 per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 30
Misure per il rafforzamento dell’attivita’ di accertamento e di
contrasto delle violazioni in ambito contributivo
1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5,
Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa
alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il
lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso
operare nell’economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024,
all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;»
sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi e’
effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione,
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) in caso di
evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni
obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con
l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante
l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate
o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la
determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo
restando che la sanzione civile non puo’ essere superiore al 60 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria e’
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono
tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno,
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il
versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento
e’ maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei
contributi o premi e’ effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non puo’, in ogni caso, essere superiore al 40 per
cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la
scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo e’
subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le
disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento di una delle successive rate accordate si applica la
misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;
c) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis) in caso di
situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero
a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile
di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per
cento, se il pagamento dei contributi e premi e’ effettuato, in unica
soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In
caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di
cui al primo periodo e’ subordinata al versamento della prima rata.
Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni.
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di
insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate
accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere
a) e b).».
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all’articolo 116, comma 10,
della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo’ essere superiore
al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono
dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice
civile.».
3. All’articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell’economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti
casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) crisi,
riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati
adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di
integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di
crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di
regimi sanzionatori piu’ favorevoli per il contribuente rispetto a
quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e piu’ avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle
scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1°
settembre 2024 l’INPS mette a disposizione del contribuente ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso
riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e
agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi
contributivi. Il contribuente puo’ segnalare all’INPS eventuali
fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS,
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono
individuati i criteri e le modalita’ con cui gli elementi e le
informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del
contribuente e sono indicate, altresi’, le fonti informative, la
tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie
di esclusione, i criteri, le modalita’ e i termini di comunicazione
tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonche’ i livelli di
assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali
inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma
entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta
giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le
modalita’ e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma
6, comporta l’applicazione, in ragione della violazione contestata,
delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione
d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile
non puo’ in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione
d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non puo’ in ogni caso essere superiore al
40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della
misura di cui al comma 7 e’ subordinata al versamento della prima
rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di
insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate
accordate si applica la misura di cui all’articolo 116, comma 8,
primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei
termini indicati ai sensi del comma 7, l’INPS procede alla notifica
al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con
l’applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo
116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella
misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo’ in ogni caso
essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge;
b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella
misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile
non puo’ in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
10. Senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento
ispettivo, le attivita’ di controllo e addebito dei contributi
previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo
di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo
di responsabilita’ solidale, possono fondarsi su accertamenti
eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche
dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di
altre pubbliche amministrazioni, alle quali l’Istituto possa accedere
in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi
dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili
non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o
agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1°
settembre 2024.
11. Per l’adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici
dell’INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei
loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro
confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi, nonche’ a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi
dall’INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in
via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di
notificazione decorre il termine fissato dall’ufficio per
l’adempimento, che non puo’ essere inferiore in ogni caso a quindici
giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell’attivita’ accertativa
effettuata d’ufficio, l’INPS puo’ formare avviso di accertamento, da
notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica
certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale
dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell’avviso
di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui
all’articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. L’INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai
sensi dell’articolo 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo
ovvero di opposizione all’avviso di addebito di cui al comma 13, la
mancata comparizione all’invito di cui al comma 11, lettera a),
ovvero l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d)
del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il
giudice di merito puo’ attribuire rilevanza, anche in via esclusiva,
ai fini della decisione.
15. L’INPS provvede alle attivita’ di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8
milioni di euro per l’anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro
per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Art. 31
Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di lavoro
1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di vigilanza in materia di
lavoro, legislazione sociale, nonche’ di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo
preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle
assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
2. L’Ispettorato nazionale del lavoro e’ autorizzato, per gli anni
2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo
esperimento delle previste procedure di mobilita’, 250 unita’ di
personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto
collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unita’ eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Ispettorato nazionale del lavoro e’,
altresi’, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base
regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con
facolta’ di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo’
presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,
l’amministrazione puo’ coprire i posti ancora vacanti mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la
medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita’ di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli
valutabili, il bando puo’ prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3, pari ad
euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure
concorsuali, nonche’ pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro
1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per
l’assunzione di personale, sono a carico del bilancio
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l’anno 2024, euro
2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al
comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si
provvede:
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025,
mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti
dall’abrogazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, di cui all’articolo 45, comma 1, del presente
decreto;
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025,
mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione
dell’articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, di cui all’articolo 45, comma 2, del presente
decreto;
c) quanto 6.077.968 annui a decorrere dall’anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale
dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 826, comma 1, del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e’ incrementato di 50 unita’ in soprannumero
rispetto all’organico attuale.
6. All’articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «660 unita’» sono sostituite dalle
seguenti: «710 unita’»;
b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) ispettori:
271;»;
c) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) appuntati e
carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l’Arma dei
carabinieri e’ autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie
facolta’ assunzionali, un corrispondente numero di unita’ di
personale, ripartite in 25 unita’ del ruolo ispettori e in 25 unita’
del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 5 a 7, pari a
euro 380.810 per l’anno 2024, a euro 2.054.569 per l’anno 2025, a
euro 2.385.722 per l’anno 2026, a euro 2.624.596 per l’anno 2027, a
euro 2.704.398 per l’anno 2028, a euro 2.718.625 per l’anno 2029, a
euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro
2.798.175 annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede, per euro
380.810 per l’anno 2024, euro 2.054.569 per l’anno 2025 e euro
2.798.175 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e buoni
pasto, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l’anno
2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro
35.000 a decorrere dall’anno 2027, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio
attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su
tutto il territorio nazionale dell’attivita’ di vigilanza in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13,
comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, possono essere altresi’ utilizzate per
finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l’efficientamento
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da
individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato. 11. Al fine di
garantire l’efficacia delle misure incentivanti gia’ destinate al
personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte
dell’aumento del numero delle unita’ ispettive previsto dall’articolo
8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall’articolo 5-ter
del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall’articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonche’ dal
presente decreto, all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21
febbraio 2014, n. 9, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d)
il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche’ delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14,
comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti
dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, finalizzate ad una piu’ efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche’
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota
destinata alla piu’ efficiente utilizzazione del personale ispettivo,
possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 15
per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo
annuo.».
12. Sono abrogati l’articolo 6, comma 3, e l’articolo 7, commi 1 e
3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche
dell’INAIL e dell’INPS sono incrementate del numero di posti
corrispondenti alle unita’ di personale ispettivo inserite, con
decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani
triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149, all’articolo 1, comma 2, primo periodo, sono
eliminate le parole «dall’INPS e dall’INAIL» e all’articolo 7, comma
2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le
parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando
sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo
cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall’INPS e
dall’INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale
previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in
vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio
dell’INPS e dell’INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget
assunzionale nel rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2,
del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, il personale
amministrativo dell’INPS e dell’INAIL, che ha svolto funzioni
ispettive in virtu’ del precedente inquadramento nel profilo di
vigilanza, puo’ chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti
profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle
disponibilita’ previste dalle relative dotazioni organiche.
Capo IX Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Art. 32
Disposizioni in materia
di investimenti infrastrutturali
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 136, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine
entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori coincide con
quello previsto dalla misura di riferimento.»;
b) il comma 139 – ter e’ sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139
per le annualita’ 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento
della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023. I comuni
beneficiari dei contributi per le annualita’ 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
c) il comma 139-quater e’ abrogato;
d) al comma 140:
1) al primo periodo dell’alinea, dopo le parole: «di
riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«secondo le modalita’ dettagliate nell’apposito decreto del Ministero
dell’interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il
termine di cui al primo periodo e’ fissato al 15 settembre 2025 e,
per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al
primo periodo e’ fissato al 15 settembre 2028»;
2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» e’ sostituita
dalla seguente: «triennio»;
e) al comma 141, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i
contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo
periodo e’ fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti
al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo e’ fissato
al 15 novembre 2028»;
f) al comma 143:
1) al primo periodo, la parola: «affidare» e’ sostituita dalla
seguente: «aggiudicare» e le parole: «l’affidamento», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l’aggiudicazione»;
2) dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: «Con
riferimento alle annualita’ 2021-2022, il termine di cui al primo
periodo e’ riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la
data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in
caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto.»;
3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «I risparmi
derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla
conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano
nella disponibilita’ dell’ente e sono versate ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato.»;
4) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
annualita’ dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse
concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall’avvenuta
aggiudicazione dei lavori.»;
g) al comma 144:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell’anno
di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli»
sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per
cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il
60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e
dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono
inserite le seguenti: «, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.
36.»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi
dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti
ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto
degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia’ corrisposte
saranno recuperate secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito
decreto del Ministro dell’interno. I comuni destinatari dei
contributi che abbiano gia’ provveduto alla rendicontazione dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di
cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del
collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al
comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio
e rendicontazione sono esonerati dall’obbligo di presentazione del
rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
h) al comma 145:
1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228» sono inserite le seguenti: «e le somme recuperate sono versate
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
i) il comma 146 e’ sostituito dal seguente: «146. Il monitoraggio
e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a
145 e’ effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni
fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la
rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del
contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato
dalla Ragioneria generale dello Stato, cosi’ come previsto
dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
m) al comma 148, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le
attivita’ di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse
all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di
previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo
modalita’ previste con decreto del Ministero dell’interno. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, e’ premesso il seguente: «01. Il
Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni
del genio militare, provvede alla progettazione e all’esecuzione dei
lavori nonche’ all’acquisizione delle forniture necessarie per la
realizzazione delle strutture di cui all’allegato 1 al Protocollo,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7.»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2
milioni per l’anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite
con le seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l’anno 2024 in
favore del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni» con le
seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
3) al comma 5, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
«Per le finalita’ di cui al primo periodo e’, altresi’, istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una
dotazione di 1.270.000 euro per l’anno 2024.»;
4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l’anno
2024, si provvede» sono sostituite con le seguenti: «pari a euro
73.480.000 per l’anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro
a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell’articolo
21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a
15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
quanto a 47.680.000 di euro»;
5) al comma 7:
5.1. all’alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostitute
con le seguenti: «96.126.475 euro»;
5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono
inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l’anno 2024».
Art. 33
Disposizioni in materia di investimenti
infrastrutturali «piccole opere»
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le
parole: «nonche’ di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del
PNRR.» sono soppresse;
b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50», sono aggiunte le seguenti: «, o di cui
all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;
c) il comma 31-bis e’ sostituito dal seguente: «31-bis. I comuni
beneficiari dei contributi inseriscono all’interno del sistema di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi
di progetto (CUP) per ciascuna annualita’ riferita al periodo
2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi
comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP)
per ciascuna annualita’ riferita al periodo 2020-2024 entro il 30
aprile 2024.»;
d) il comma 31-ter e’ abrogato;
e) il comma 32 e’ sostituito dal seguente: «32. Il comune
beneficiario del contributo di cui al comma 29 e’ tenuto ad
aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di
riferimento del contributo. Per l’anno 2021, il termine di cui al
primo periodo e’ fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del
contributo per piu’ annualita’, il termine di riferimento per
l’aggiudicazione dei lavori e’ quello riferito alla prima annualita’.
Per i contributi relativi alle annualita’ dal 2020 al 2024, i lavori
devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.
Per i contributi relativi alle annualita’ dal 2020 al 2024, i
risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al
collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti,
per le medesime finalita’ previste dal comma 29, a condizione che gli
stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla
regolare esecuzione.»;
f) il comma 33 e’ sostituito dal seguente: «33. I contributi di
cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti
beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e
rendicontazione di cui al comma 35 e per il 50 per cento previa
trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al
comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell’articolo 116 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo
2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con piu’ annualita’
di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50 per cento di
tutte le annualita’ di riferimento previa verifica
dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio
e rendicontazione di cui comma 35, nonche’, l’ulteriore 50 per cento
previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di
cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell’articolo
116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i
comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia’
corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero
dell’interno, secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei
contributi che abbiano gia’ provveduto alla rendicontazione dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di
cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo
ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al
comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio
e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall’obbligo di
presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo
158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
g) il comma 34 e’ sostituito dal seguente: «34. Nel caso di
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al
comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualita’
dal 2020 al 2023 e’ revocato, in tutto o in parte, con decreto del
Ministero dell’interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il
medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti
degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al
comma 32, a valere sul contributo riferito all’annualita’ 2024,
comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con
decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro sessanta giorni
dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il
mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui
al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del
Ministero dell’interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono
recuperate secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.»;
h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria
generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.
Art. 34
Disposizioni urgenti in materia
di Piani urbani integrati
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare
complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,
nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di
125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per
l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52
milioni di euro per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per
un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 122,65 milioni di
euro per l’anno 2024, 325,12 milioni di euro per l’anno 2025 e 200,73
milioni di euro per l’anno 2026.»;
b) l’Allegato 1 e’ sostituito dall’Allegato 3 al presente
decreto.
2. Le risorse di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n.
152 del 2021 come modificato dal comma 1, sono integrate, per
complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1 del
presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per
l’anno 2024, 520 milioni di euro per l’anno 2025, 470 milioni di euro
per l’anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l’anno 2027.
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia
di interventi di rigenerazione urbana
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le
seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,»
e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e
revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8
dicembre 2023,»;
b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari
delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti:
«unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al
comma 42 per il periodo 2021-2026,».
Art. 36
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e
per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016
1. L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
e l’articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel
senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di
cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le
disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell’ordinanza
del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20
novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No
Significant Harm») ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. All’articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una piu’ celere attuazione degli
interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
soggetto attuatore, d’intesa con il Presidente della regione
territorialmente competente, puo’ chiedere al Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica di individuare la regione quale
autorita’ competente allo svolgimento della procedura di valutazione
d’impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilita’ a
VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto
attuatore e alla regione la determinazione in merito all’autorita’
competente. La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle
condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA di cui
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A
tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui
all’articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del
2023 e’ individuato come soggetto che effettua la verifica di
ottemperanza di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.».
Art. 37
Attivita’ del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
1. All’articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) prestare
supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli
interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con
le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza
strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato
«Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime
Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalita’ di
finanziamento previste dall’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79;».
Art. 38
Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed
energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla
decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 –
«Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, e’ istituito il
Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025
effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e’ riconosciuto, nei
limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
credito d’imposta, la spettanza del beneficio e’ comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e
immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si
riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o,
in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove
specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i
software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per
l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle
biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia
prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere
b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta
per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base
di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere
a), b) e c) del medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste
dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di
300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate
da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’
ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare
un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli
investimenti destinati:
a) ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata
un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresi’ esclusi
gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 35 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di
costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese
per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di
investimento prevista dal comma 7 e’ rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in
alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita
tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su
base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici
registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 17.
10. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via
telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a
disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la
documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione
concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita’
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco
delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che
l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda
il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del
credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative
all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo
modalita’ definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali
comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta
utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa
comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con
modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese
beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo
credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e’ subordinato alla presentazione di apposite
certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo
criteri e modalita’ individuate con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto
all’ammissibilita’ del progetto di investimento e al completamento
degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti
conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con
decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e
professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in
Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche
avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita’ svolte dai soggetti
abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al
comma 7.
13. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare
trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco
di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque
quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito
d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento
neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione
anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di
mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il
credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo
dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti
sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere
l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa’ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa’ di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente
articolo nonche’ della eventuale ulteriore documentazione fornita
dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della
prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro
termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel
caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche’ le verifiche
documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE)
2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed
europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito
d’imposta, il GSE ne da’ comunicazione all’Agenzia delle Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su
cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi
tributari avverso gli atti di recupero il GSE e’ litis consorte
necessario ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
e sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la
spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta
interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della
pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il
rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 21;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di
indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere
tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in
materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’
cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il
credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES
unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita’ del credito di
imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo
sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica
finalizzata a consentire l’attivita’ di monitoraggio e controllo
sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto
dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e’
altresi’ funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la
gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche’ alle gestione e
monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare
sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con
particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la
competitivita’ e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione
europea, nonche’ a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico
sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita’ del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett.
b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui
al comma 17 relative alla rendicontazione dell’investimento e al
credito di imposta spettante, all’effettuazione delle verifiche della
documentazione allegata dagli istanti, nonche’ ai controlli di cui al
comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Ministero delle imprese e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a
valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45
milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni
di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento
netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro
63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura
PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next
Generation EU-Italia.».
Art. 39
Misure urgenti per assicurare la continuita’
operativa degli impianti ex Ilva
1. Al fine di assicurare la continuita’ operativa degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la
tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori
addetti ai predetti stabilimenti, l’amministrazione straordinaria di
ILVA S.p.A. trasferisce all’amministrazione straordinaria della
societa’ Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario,
somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20.
Art. 40
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte
delle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 6, comma 2, dell’Allegato II.14 al Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni».
2. All’articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni».
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 e’ inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di
quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi
6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano,
mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il
mese successivo a ciascun trimestre, l’ammontare complessivo dello
stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine
del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio.»;
b) dopo il comma 870 e’ inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’
pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell’esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita’
sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri
che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi
di pagamento, calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere
organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento
dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il
Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del
suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, e’ approvato con
decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165 ed e’ trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero
dell’economia e delle finanze che ne monitora l’attuazione attraverso
l’istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione,
di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti
significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia
necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze ne da’
comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all’articolo 2
del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei
gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4, i Sindaci dei
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci
giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo
termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il
superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del
procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di
spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura
dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti
commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al
programma dei pagamenti, nonche’ alla corretta iscrizione del fondo
crediti di dubbia esigibilita’ nel bilancio di previsione annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata
con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo
49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell’Ente, e’
trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico,
istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione
dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di
riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina
l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31
maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della
valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia
positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della
predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle
modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del
comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l’attuazione del
Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a
quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare
specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni,
provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro
dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in
caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla
data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, il
Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro
dell’economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti
dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e’ composto da
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Associazione nazionale
comuni italiani con funzioni di supporto all’istruttoria. Ai
componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque
denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto
compatibili, alle province e citta’ metropolitane che al 31 dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci
giorni.
Art. 41
Disposizioni in materia di controlli sugli
interventi di efficientamento energetico
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui
all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e all’articolo 129 del
regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di
detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento
energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione
2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per
l’efficienza energetica», e’ pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l’elenco
delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco
identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di
cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5
ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalita’
di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto del
Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e’ integrato con le
istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo
nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente
ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con
priorita’ e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del
PNRR.
Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
Art. 42
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita’
digitale
1. All’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di
telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza
artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health
Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici»;
c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il
seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell’erogazione dei
servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli
obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1
1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario
M6C1-9, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del sub
intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza
artificiale”, l’AGENAS avvia le attivita’ relative alla raccolta e
alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che
gli interessati non siano direttamente identificabili.».
1. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita’ di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 43
Interoperabilita’ delle certificazioni sanitarie digitali
1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonche’ per
agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie
digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale
di certificazione sanitaria digitale dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale – DGC) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e
verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del
decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie
digitali individuate e disciplinate con uno o piu’ decreti del
Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato
digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28
giugno 2021.
3. Al fine di assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale –
DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di
certificazione sanitaria digitale dell’OMS, nonche’ di assicurare la
conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, e’ autorizzata la
spesa di euro 3.850.000 per l’anno 2024, da gestire nell’ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa’
SOGEI S.p.A. A decorrere dall’anno 2025, per la conduzione e
manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC e’
autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell’ambito
della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di
cui al presente comma sono iscritte sull’apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e
costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta
vigente convenzione.
4. All’onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Art. 44
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. All’articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati,
sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della
salute, dall’Istituto superiore di sanita’ (ISS), dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta’ (INMP), nonche’, relativamente ai
propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel
rispetto delle finalita’ istituzionali di ciascuno, secondo le
modalita’ individuate con decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali.»;
b) dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu’
decreti adottati ai sensi del comma 1, l’interconnessione a livello
nazionale dei sistemi informativi su base individuale,
pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico
(FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o
da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri
sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel
rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia
digitale in materia di interoperabilita’, definiscono le
caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro
all’interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o
pseudonimizzati, per le finalita’ istituzionali di ciascuno, secondo
le modalita’ individuate al comma 1.».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a
valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento
1.3.2.3.2, del PNRR.
Titolo III Disposizioni finali e di coordinamento Capo I Disposizioni finali
Art. 45
Abrogazioni
1. All’articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il comma 2 e’ abrogato.
2. All’articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i
commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.
Art. 46
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2024
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg